PROROGA PER LA SOSTITUZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE - Sinergy
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PROROGA PER LA SOSTITUZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE

Dopo gli ultimi passaggi presso gli uffici competenti del Ministero dell’Interno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 ‘Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

Il provvedimento, come da tempo ventilato, ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova data di riferimento sarà quindi il 18 febbraio 2013.
Il decreto introduce solo e semplicemente un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE: non
abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004.
Il semplice cambio di data non muta di fatto gli intenti del Legislatore: l’obiettivo è sempre e comunque garantire la sicurezza, intervenendo laddove necessario per garantire l’adeguatezza del prodotto, sfruttando l’anno e poco più che ci separa dal nuovo
termine per la programmazione e l’implementazione di tutti gli interventi necessari e dei relativi investimenti.

Il D.M. 3 Novembre 2004
Tale decreto, quale esempio di integrazione tra legislazione nazionale e normativa europea, ha fissato le regole di scelta per i
dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco
(quando ne sia prevista l’installazione), stabilendo tra l’altro che:
 i dispositivi per le uscite di emergenza debbano essere conformi alla UNI EN 179 (art. 1)
 i dispositivi per le uscite antipanico invece debbano essere conformi alla UNI EN 1125 (art. 1)
– i dispositivi sopracitati debbano essere marcati CE (art. 5)

introducendo inoltre un sistema di corretta identificazione del dispositivo, in funzione di alcuni parametri, quali la tipologia di attività,
la presenza di pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio.

L’introduzione dell’obbligatorietà della marcatura CE, che attesta la rispondenza a determinati requisiti essenziali di sicurezza, ha
comportato e comporta un nuovo ruolo per tutti gli operatori interessati, che sono chiamati a farsi carico di ben precise
responsabilità.
Ma la marcatura CE non è e non deve essere l’unico elemento discriminante nella scelta del dispositivo o nella
valutazione del dispositivo installato.
L’utilizzatore quindi deve essere conscio che fa parte delle proprie responsabilità assicurare l’adeguatezza del dispositivo stesso:
cosa a volte non sufficientemente considerata.
Per questo punto in particolare le disposizioni del decreto, integrando le normative comunitarie, hanno reso disponibili agli utilizzatori tutti gli elementi per una scelta/valutazione consapevole.

Fonte: UNCSAAL

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