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NUOVO 55%: ECCO QUANTO C’È DA SAPERE

Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ha prorogato la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici sino al 31 dicembre 2012. La norma, inoltre, ha reso strutturale l’agevolazione a partite dal 1° gennaio 2013, quando però l’aliquota passerà definitivamente al 36%, senza alcuna scadenza.

Grazie a questo provvedimento, vengono riconosciute detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, calcolato diversamente in relazione a ciascuno degli interventi previsti. L’agevolazione è a valere sull’Irpef, in caso di persone fisiche, e sull’Ires, nel caso di società. Oggetto degli interventi di riqualificazione energetica dovranno essere fabbricati (o parti di essi o unità immobiliari) già esistenti, di possesso o di godimento, appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurali), compresi quelli di tipo strumentale.

I lavori dovranno riguardare la riduzione del dispendio energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico (finestre e infissi, coibentazioni, pavimenti), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

In particolare, il massimale per interventi su finestre e infissi è fissato a 60.000 euro, pari, cioè, al 55% di 109.090,90 euro. In questo caso, i lavori potranno riguardare finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 esuccessivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio,cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
Non sono da considerarsi giustificabili ai fini dell’agevolazione le sostituzioni di infissi già rispettosi degli indici di risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: un tecnico dovrà redigere una perizia di asseverazione in cui specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari, ivi comprensi gli infissi, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica né indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.

Le agevolazioni sono rivolte a tutti i contribuenti. Non possono beneficiarne, però, le imprese di costruzione che abbiano condotto lavori di riqualificazione energetica su immobili merce.
Va inoltre precisato che i benefici spettano solo a chi utilizza gli immboli oggetto degli interventi. Sono pertanto ammessi a fruire dell’agevolazione anche i familiari che convivono con il possessore o detentore dell’immobile riqualificato (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), quando questi sostengano le spese i lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.

La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali dello stessi tipo riconosciute da legge nazionali e, dal 1° gennaio 2009, nemmeno con quelle riconosciute dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
La nuova normativa non apporta cambiamenti riguardo alle aliquote IVA applicate agli interventi di riqualificazione e maniente la ripartizione obbligatoria delle detrazioni nel numero di dieci rate annuali.

Le pratiche per la richiesta dell’agevolazione contempano la procedura di asseverazione da aprte di un tecnico e devono essere esperite e inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet dell’ENEA.

 

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