Venerdì 1 agosto, il Senato, non apportando alcuna modifica al testo del decreto licenziato dalla Camera, ha approvato definitivamente il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (DL ecobonus, detrazioni 65% e 50%, bonus mobili).
Pertanto fino al 31 dicembre 2013 sarà possibile usufruire delle detrazioni del 65% per:
* interventi di riqualificazione energetica degli edifici (sostituzione degli infissi compresa)
* interventi di messa a norma antismica ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, zone 1 e 2.
* installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico e la sostituzione delle coperture di amianto.
La legge prevede che entro il 31 dicembre 2013 saranno definiti incentivi strutturali per queste tematiche, mentre gli interventi di riqualificazione globale degli edifici (parti comuni) sono comunque deducibili fino al 30 giugno 2014.
Qui di seguito i testi degli EMENDAMENTI AL DL 63. 4 giugno 2013 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 15 1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell’opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l’efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.
ARTICOLO 16 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.