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Speciale Normative
Tutte le informazioni sulle sanzioni per violazione della marcatura CE

I progettisti e i serramentisti conoscono bene l'importanza e l'obbligatorietà della marcatura CE, necessaria per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva della Comunità Europea. Il fabbricante che applica questo tipo di marchiatura dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità o di prestazione per i prodotti da costruzione che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza.

Nel momento in cui i prodotti risultano privi della marcatura CE o marcati abusivamente, si incorre nelle sanzioni per violazione della marcatura CE previste dal Regolamento Prodotti Costruzione.

A partire dal 9 agosto, è in vigore il D.Lgs. n.106/2017 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011”. Le sanzioni si possono categorizzare in quattro tipi:

  • sanzioni penali pecuniarie (con previsione di ammenda minima e massima);
  • sanzioni penali detentive (con previsione di arresto);
  • sanzioni penali congiunte (con previsione di arresto e ammenda);
  • sanzioni amministrative pecuniarie.


Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE da parte del fabbricante

  1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
  2. Il fabbricante che redige la Dichiarazione di Prestazione non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 2 mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
  3. Il fabbricante che fornisce la Dichiarazione di Prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniariada 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
  4. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
  5. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.


Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

  1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
  2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 3 mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio”.

(fonte: www.unicmi.it/notizie/ultime/marcatura-ce.html)


mysinergy, azienda specializzata nei sistemi per la realizzazione di serramenti in alluminio, ripone da sempre una grande attenzione alla tutela dei produttori e specifica che queste disposizioni riguardano anche fabbricanti, importatori, distributori e mandatari della filiera dei serramenti. Per il produttore che non rispetta quanto definito per la marcatura CE, infatti, è prevista una sanzione penale (arresto fino a 6 mesi) e una ammenda compresa tra 10.000 e 50.000 €.



Scarica qui il D.Lgs. n.106/2017 completo

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