Il settore edilizio utilizza circa il 40% dell'energia consumata in Italia [residenziale e terziario]. La maggior parte di questa energia viene utilizzata per il riscaldamento e per il condizionamento e più del 10% viene dispersa attraverso i componenti finestrati. Decisivo è pertanto il ruolo dei serramenti nel bilancio energetico di un edificio. In quest'ottica il Decreto Legislativo n°192 del 19 agosto 2005, attuativo della direttiva europea 2001/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, corretto dal Decreto Legislativo n°311 del 29 dicembre 2006, pone l'accento anche sull'involucro edilizio, con particolare attenzione ai componenti trasparenti e finestrati pretendendo da essi meno dispersioni e un maggior livello di isolamento termico.
Sono pertanto significative le implicazioni per il mercato dei serramenti e delle facciate continue legate all'ottemperanza di questo decreto. Nel quadro delineato dal Decreto Legislativo n°192, il Decreto Ministeriale del 2 aprile 1998, cogente da maggio 2000, riafferma il suo ruolo confermando l'obbligo per il Costruttore di attestare le caratteristiche energetiche dei serramenti.
Il D.Lgs. N. 311/06 (integrativo del D.Lgs. 192/05) impone dei valori soglia. Troviamo infatti che ai fini del rendimento energetico in edilizia fissa dei limiti termici sia alle finestre che ai vetri in funzione della zona climatica del Comune.
TRASMITTANZA TERMICA LIMITE (W/mw K)
| Zona Climatica | Finestre (dal 01/01/2010) | Vetri (dal 01/01/2010) |
| A | 4.6 | 3.7 |
| B | 3 | 2.7 |
| C | 2.6 | 2.1 |
| D | 2.4 | 1.9 |
| E | 2.2 | 1.7 |
| F | 2 | 1.3 |
Sintesi sugli obblighi per il progettista e il costruttore di serramenti
Alla luce del quadro normativo delineato a D.Lgs. 192/04, corretto dal D.lgs 311/06, e dal D.M. 2/04/98, il progettista direttore dei lavori dovrà:
- Eseguire le verifiche sui parametri e sui requisiti prescritti della legge 10/91, dal D.lgs 192/05 e dal D.lgs 311/06. i risultati di tali verifiche devono essere inseriti in una relazione tecnica da allegare, unitamente al progetto dell’edificio (o dell’interevento previsto sull’edificio), al permesso di costruzione (ex concessione edilizia) o altro documento necessario in funzione del tipo di intervento sull’edificio da presentare in Comune.
- Indicare in capitolato o in richiesta di fornitura il valore delle caratteristiche energetiche che i serramenti e le vetrazioni di fornitura dovranno possedere (trasmittanza termica, permeabilità all’aria, trasmissione luminosa, fattore solare, conduttanza termica).
- Verificare il valore della trasmittanza termica dei serramenti e delle detrazioni richiesti non coporti formazione di condensa nelle condizioni progettuali.
- Chiedere al costruttore dei serramenti di fornitura la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 2/04/98 per le caratteristiche energetiche (trasmittanza termica, di permeabilità dell’aria e di trasmissione luminosa) possedute dai serramenti e dalle detrazioni forniti.
- Chiedere al costruttore dei serramenti di fornitura di dichiarare l’ambito di impiego dei serramenti di fornitura di interventi soggetti ad applicazione del D. lgs 192/05 corretto dal D.Lgs. 311/06.
- Asseverare la conformità delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica
Alla luce del quadro normativo illustrato , il Costruttore dei serramenti dovrà:
- fornire serramenti e le detrazioni con le caratteristiche energetiche (trasmittanza termica, permeabilità all’aria, trasmissione luminosa, fattore solare, conduttanza termica) richieste in capitolato o nella richiesta di fornitura.
- verificare che la trasmittanza termica posseduta dai suoi manufatti rispecchi i limiti previsti dal D. Lgs. 192/05 corretto dal D.Lgs. 311/06 se destinati ad interventi soggetti all’ambito di applicazione dello stesso . in caso che la verifica abbia esito negativo darne tempestiva comunicazione in forma scritta alla committenza o chi per essa (progettista , direttore dei lavori, ecc… ).
- rilasciare la dichiarazione di conformità in cui si attesta i valori delle caratteristiche energetiche possedute dai serramenti forniti in conformità a quanto prescritto dal D.M 2/04/98.
- Indicare l’ambito di impiego dei serramenti di fornitura in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 192/05 corretto dal D. Lgs 311/06 . All’atto pratico deve indicare le zone climatiche in cui possono essere inseriti i serramenti oggetto di fornitura.
Il D. lgs 192/05 , corretto dal D. lgs 311/06, non prevede sanzioni dirette per il costruttore di serramenti bensì per gli altri attori coinvolti nel processo di certificazione energetica degli edifici come indicato all’articolo 15:
il Professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica in conformità delle opere alla legge 10/91 oppure un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie indicati dal D. lgs. 192/05 , corretto dal D.lgs 311/06 è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
Salvo il fatto costituisca reato , il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica in conformità delle opere alla legge 10/91 oppure un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari a 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguiti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l’autorità che applica la sanzione dev darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguiti.
Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei Lavori che presenta al Comune la asseverazione nella quale attesta falsamente la correttezza dell’attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progettto o alla relazione tecnica ai sensi della Legge 10/91 è punito con la sanzione amministrativa di 5.000 euro.
Il proprietario o il Conduttore dell’Unità immobiliare, l’amministratore del condominio , o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità , che non ottempera a quanto stabilito dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
L’operatore incaricato de controllo e manutenzione ,che non ottempera a quanto stabilito dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica, è puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. In caso di violazione dell’obbligo il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente. In caso di violazione dell’obbligo il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore .

