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Speciale normative
Marcatura CE

La Direttiva Europea 89/106 CEE, abrogata da 305/2011 (CPR) recepita in Italia tramite D. P. R. n. 246 del 21.04.1993 fino al 30/06/2013 regolamento UE 305/2011 (CPR) dal 1/07/2013  stabilisce che i prodotti da Costruzione debbano obbligatoriamente avere apposto, sotto la responsabilità del Costruttore, il marchio CE per poter essere venduti sul mercato comunitario.
Tale marchio garantirà che il prodotto in oggetto è idoneo per l’impiego secondo l’uso previsto e nel rispetto della norma armonizzata di riferimento.
La marcatura CE su finestre, porte balcone e porte pedonali esterne, secondo la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea è obbligatoria dal 01 febbraio 2010.
L’applicazione della marcatura CE spetta al Produttore, che è colui che immette il prodotto finito sul mercato cioè da colui che assembla il serramento con propri componenti od utilizzando un sistema esistente sul mercato, in accordo con le indicazioni tecniche date dal fornitore del sistema stesso.

La conformità di un manufatto serramentistico ai requisiti della norma europea armonizzata di riferimento deve essere dimostrata tramite:

  • Prove iniziali di tipo (ITT): attestando (attraverso calcolo o prove di Laboratorio) le prestazioni dei propri prodotti rispetto ai requisiti obbligatori nel Paese in cui si vanno a vendere ed eventualmente per altri requisiti aggiuntivi (su base volontaria).
  • Controllo di produzione di fabbrica (FPC): avendo implementato un Piano di Controllo della Produzione di Fabbrica.
  • Producendo la documentazione utile (DOP dichiarazione di prestazione, etichetta/documentazione di accompagnamento, ecc.)

Le strade possibili per ottenere gli ITT sono due:

  1. il Produttore si fa carico di eseguire le prove iniziali di tipo ed è pertanto titolare dei rapporti di prova ITT.
  2. la responsabilità delle prove iniziali di tipo è assunta dal Fornitore del sistema, che rimane titolare del resoconto delle prove iniziali di tipo (ITT) effettuate, ma mette successivamente i risultati a disposizione del serramentista.

Si fa presente che per trasferire “a cascata” i risultati dei test deve essere stato stipulato un contratto di licenza d’uso dei risultati dei test iniziali di tipo tra il Costruttore di serramenti ed il Fornitore dei componenti, così come previsto dal Guidance Paper M.

Tabella delle tipologie assimilate dei provini sottoposti a prova, estratto dalla norma EN 14351-1: + A1

Selezione facoltativa di provini rappresentativi per le finestre
 
Tipi di finestreProvini rappresentativi
(più sfavorevoli)
  Finestra fissa
   Finestra singola a battente
   (apertura verso l'interno o verso l'esterno)
   Finestra ad anta-ribalta
   Finestra a sporgere
   Finestra a vasistas
  Finestra ad anta-ribalta
  Finestre a due o più ante a battente
  (apertura verso l'interno o verso l'esterno)
  Finestre con il numero massimo di ante a battente tutte con aperture
  verso l'interno
  Finestra a una/due ante scorrevoli orizzontalmente  Finestra a due ante scorrevoli orizzontalmente
  Finestra a una/due ante scorrevoli orizzontalmente e
  con apertura a vasistas
  Finestra a due ante scorrevoli orizzontalmente e con apertura a vasistas
  Finestra a saliscendi con una/due ante scorrevoli
  verticalmente
  Finestra a saliscendi con due ante scorrevoli verticalmente
  Finestra a bilico orizzontale/verticale  Finestra a bilico orizzontale o verticale
  Finestre a gelosia a lamelle con asse
  intermedio  verticale/orizzontale
  Finestre a gelosia con il numero massimo di lamelle con asse intermedio
  verticale o orizzontale
  Finestra a libro  Finestra con il numero massimo di ante
  Finestra reversibile incernierata in alto o
  lateralmente
  Finestra reversibile incernierata in alto o lateralmente


Criteri di estensibilità dei risultati per la prova di trasmittanza termica, estratto dalla norma EN 14351-1: + A1 

 Punto  Caratteristica Norma di
 classificazione 
 Norma sulla
 prova 
 o sul calcolo
 Tipo di prova Numero
 diprovini
 Dimensioni dei
 provini
 Campo di applicazione
 diretta (con
 progettazione simile,
  vedere punto 3.4)
 4.14 Permeabilità
 all'aria
 EN 12207 EN 1026 Non distruttiva  1 Non specificate dal -100% al +50%
 dall'area complessiva del 
 provino
 4.5 Tenuta
 all'acqua 
 EN 12208 EN 1207 Non distruttiva 1 Non specificate  dal -100% al +50%
 dall'area complessiva
 del  provino
 4.2 Resistenza al
 carico del
 vento
 EN 12210 EN 12211 Distruttiva 1 Non specificate -100% della larghezza e
  dell'altezza del telaio
  del provino


Progettazione simile:
Modifica mediante la sostituzione di componenti (per esempio vetrazione, accessori, guarnizioni), e/o un cambiamento delle specifiche dei materiali e/o un cambiamento delle dimensioni della sezione del profilo e/o dei metodi e mezzi di assemblaggio che non cambiano la classe e/o il valore dichiarato di una caratteristica prestazionale.


Criteri di estensibilità dei risultati per le prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al carico del vento, estratto dalla norma EN 14351-1: +A1

 Punto  Caratteristica Norma di
 classificazione 
 Norma sulla
 prova 
 o sul calcolo
 Tipo di prova Numero
 di
 provini
 Dimensioni dei
 provini
 Campo di applicazione
 diretta (con
 progettazione simile,
  vedere punto 3.4)
 4.12 Trasmittanza termica Valore dichiarato EN ISO 10077-1:2000
  Prospetto F.1
 Valori tabellari     - Non specificate Tutte le dimensioni
    EN ISO 10077-1
  EN ISO 10077-1
  e
  EN ISO 10077-2
 Calcolo     - 1.23 (±25%)m x
  1.48 (-25%)m

  o 1.48 (-25%)m x
  2.18 (±25%)m

 Area complessiva
  ≤ 2.3m²

  Area complessiva
  >2.3m²

    EN ISO 12567-1
  EN ISO 12567-2
 Non
 distruttiva
     1 o 1.48 (+25%)m x
  2.18 (±25%)m
 Area complessiva
  >2.3m²


Dov'è necessario un calcolo della perdita di calore da un edificio specifico, il fabbricante deve fornire i valori della trasmittenza termica precisi e pertinenti, calcolati o ricavati da prove (valori di progettazione) per la/e dimensione/i in questione.
Purché U (vedere EN 637) ≤ 1.9 W (m² x K), l'area complessiva ≤ 2.3m² è sostituita da tutte le dimensioni.

Formula per il calcolo della trasmittanza termica dei serramenti:

Il valore da dichiarare ai fini della marcatura CE non è quello dei singoli componenti (Uf telaio, Ug vetro, Ψg canalino distanziatore) ma del serramento completo Uw

Le prestazioni dei componenti vengono poi mediate rispetto alle rispettive aree (Ag ed Af) o lunghezze (lg)

N.B. Questa è la ragione per la quale sezioni con valori Uf dichiarati molto bassi, ma con mostre frontali importanti, non migliorano le prestazioni complessive del serramento.

Il D.Lgs. N. 311/06 (integrativo del D.Lgs. 192/05) impone dei valori soglia. Troviamo infatti che ai fini del rendimento energetico in edilizia fissa dei limiti termici sia alle finestre che ai vetri in funzione della zona climatica del Comune.

D. Lgs. N.311/06
TRASMITTANZA TERMICA LIMITE (W/mw K)
 
Zona ClimaticaFinestre (dal 01/01/2010)Vetri (dal 01/01/2010)
A4.63.7
B32.7
C2.62.1
D2.41.9
E2.21.7
F21.3


Dal primo Ottobre 2015 Nuovo Decreto Requisiti Minimi con nuove prestazioni da rispettare.


SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La sostituzione del vetro rispetto al modello campione non modifica la prestazione del serramento, a patto di dimostrare la resistenza del nuovo rispetto al carico del vento

La sostituzione di un accessorio può avvenire a patto di dimostrare la così detta “equivalenza funzionale”. Si ottiene attraverso l’utilizzo di componenti (accessori) che, testati in base alle specifiche norme di prodotto, dimostrano di avere prestazioni equivalenti o superiori a quelle offerte dai componenti sostituiti

La valutazione dell’equivalenza funzionale rimane sotto la responsabilità del produttore che dovrà integrare il proprio Piano di Controllo della Produzione con la documentazione relativa ai componenti sostituiti (codici, articoli, istruzioni di montaggio, rapporti di collaudo – dichiarazioni di prestazione, ecc.) e potrà continuare ad utilizzare i risultati della prove ITT per applicare la marcatura CE al prodotto finito.

PIANO DI FABBRICA (FPC)

Una volta certificate le prestazioni iniziali dei propri prodotti, il Costruttore dovrà creare e mantenere un adeguato Piano di Controllo della Produzione per garantire omogeneità e mantenimento delle prestazioni iniziali e rintracciabilità del prodotto.

DFV ha predisposto un Piano di Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) da consegnare ai Clienti come traccia per effettuare i controlli in officina. Il Modello ha come base quello realizzato nel 2006 e successivamente modificata da UNIEN 14351-1:2010 in occasione dell’avvio della Marcatura CE delle persiane.

IL FPC E’ SOGGETTO ALLA MERA RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE

L’FPC deve prevedere:

  • la documentazione attestante i risultati delle prove ITT;
  • i documenti allegati all’eventuale contratto di cascading che il fornitore è tenuto a consegnare;
  • verifiche sui materiali ed i componenti in ingresso;
  • un piano scritto di controlli periodici, prove e/o valutazioni sui materiali, componenti, fasi di lavorazione ed attrezzatura ritenuti critici, eseguiti durante la produzione e sui prodotti finiti con la frequenza decisa dal produttore;
  • procedure scritte per il trattamento della NON CONFORMITA’
  • la conservazione per 5 anni della documentazione
  • la nomina di un responsabile dell’FPC;
  • punti di controllo (es.: ricevimento prodotti, taglio, lavorazione telai, lavorazioni ante, inserimento guarnizioni, montaggio accessori, assemblaggio ante e telai, inserimento vetri, preparazione bancali, controllo finale bancale,…)
  • parametri controllati (es.: misura, squadro,…)
  • limiti di accettabilità (es.: +/- 1mm,…)
  • metodi/strumenti di controllo (es.: data e firma su documento interno,…)
  • operatori che eseguono il controllo (es.: operatore taglio,…)
  • documento di riferimento (es.: distinta di taglio, disegno esecutivo,…)

L’etichetta deve contenere:

  • il simbolo grafico della marcatura CE (non potrà mai essere inferiore a 5mm);
  • nome e marchio identificativo ed indirizzo registrato del Costruttore;
  • le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE;
  • riferimento alla norma a cui il prodotto è conforme;
  • descrizione del prodotto e uso previsto;
  • informazioni sulle caratteristiche (valore o classe oppure l’opzione NPD - nessuna prestazione determinata) considerate essenziali dalla norma di prodotto EN 14351-1

LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) 

La Dichiarazione di Prestazione continene in particolare le seguenti informazioni:

1) il riferimento del prodotto -tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;

2) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione;

3) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;

4) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda;

5)l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;

6) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;

7) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti;

8) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o in classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali;

9) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;

10) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere "NPD" (nessuna prestazione determinata);

11) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione del prodotto da costruzione (espressa in livelli o classi o in una descrizione) in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.

Allegati:

Fac-simile contratto

Fac-simile FPC

Modulo Richiesta Contratto

Manuale d'Uso e Manutenzione

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