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Circolare Agenzia delle Entrate: Irpef su bonus 36% e 55%
News legali

Aperture del Fisco su bonus ristrutturazioni.
La soppressione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara riguarda l’intero anno 2011 e, in caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione, attraverso una idonea certificazione da parte dell’amministratore di condominio. Sono solo alcuni dei punti chiave della circolare n. 19/E, diffusa oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate mette a fuoco, nel dettaglio, la disciplina dei bonus del 36 e 55% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici:

• Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione. Decorrenza.

La semplificazione entrata in vigore con il DL 70/2011 del 14 maggio 2011 ha tolto l'obblico di inviare al Centro Operativo la comunicazione di inizio lavori. Considerato che la a detrazione fiscale del 36% si applica per anno di imposta e che per le spese sostenute per interventi iniziate nel 2011 la detrazione è indicata nella dichiarazione dei redditi 2012, è possibile usufruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nell’ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva. l'obbligo cessa d'esistere già dal gennaio 2011.I contribuenti che invece hanno spedito correttamente la nota per le ristrutturazioni iniziate prima del 13 maggio 2011, dovranno barrare la colonna 2 "C.O. Pescara/Condominio" dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell'immobile.

• Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione box auto acquistati nel 2010.

Nel caso di acquisto di Box pertinenziale nel 2010, il contribuente avrebbe potuto inviare la comunicazione preventiva all’ Agenzia delle entrate entro il 30’ settembre 2011. Dato che a partire dal 14 Maggio 2011 l’obbligo di comunicazione all’agenzia è stato sostituito dall’indicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi, in caso di acquisto di box il contribuente che non avesse già inviato prima di detta data la comunicazione relativa all’acquisto di Box effettuati nel 2010, potrà fruire della detrazione a condizione che compili le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012.

• Soppressione dell’obbligo dell’indicazione della manodopera in fattura.

Con il DL 70/2011 è stato eliminato l'obbligo in fattura di indicare nella fattura in maniera distinta il costo della manodopera prima posto come condizione per la fruizione delle detrazioni . Viene precisato che la soppressione dell’indicazione separata del costo della manodopera, ha effetto per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 2011, data di entrata del D.L. n°70 del 2011.

• Esibizione della documentazione per i lavori sulle parti comuni.

Per le detrazioni fiscali del 36% riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio è sufficiente l'attestazione dell'amministratore in cui dichiara che sono state rispettate tutte le specifiche per usufruire delle agevolazioni. La documentazione originale deve rimanere in possesso dell’amministratore.

• Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva

Il contribuente, per usufruire delle detrazioni fiscali del 36%, deve esibire e rendere disponibile per eventuali controlli, i permessi rilasciati per la realizzazione di interventi edilizi (concessioni, autorizzazioni o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui l'intervento non preveda la richiesta di tale autorizzazione, si rende necessaria una dichiarazione sostitutiva in cui il contribuente specifica che il tipo di opera rientra tra quelle agevolabili.

• Fruizione della detrazione del 36% e del 55% in caso di vendita dell’immobile.

In caso di compravendita o cessione gratuita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

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